Il quesito. La detrazione forfettaria per canoni di locazione spetta anche se il pagamento viene fatto in contanti, oppure solo se si utilizzano mezzi tracciabili come, per esempio, il bonifico bancario?
G.M. – Lucca

La risposta. Dal 1° gennaio 2020 la detrazione Irpef del 19% degli oneri indicati nell’articolo 15 del Tuir (Dpr 917/1986), e in altre disposizioni normative, spetta soltanto se il pagamento è avvenuto con bonifico bancario o postale o con altri sistemi di pagamento tracciabili.

Il riferimento è ai soli oneri che danno diritto alla detrazione dall’imposta «nella misura del 19 per cento», con conseguente esclusione di tutte le altre spese per le quali la detrazione spetta con percentuali o criteri di computo differenti.

Di conseguenza, l’obbligo di tracciabilità deve ritenersi escluso per la detrazione fiscale forfettaria riconosciuta ai titolari di contratti d’affitto di immobili adibiti ad abitazione principale (agevolazione che è disciplinata all’articolo 16 del Tuir).

Tali detrazioni, infatti, non spettano nella misura del 19% degli oneri sostenuti, ma sono determinate in misura fissa in funzione della tipologia di contratto e delle caratteristiche dell’affittuario (ad esempio, 300 euro 300, se il reddito complessivo non supera 15.493,71 euro; ma ci sono maggiorazioni per giovani, lavoratori fuori sede e contratti a canone concordato).

Diverso, invece, il caso della detrazione del 19% prevista per le locazioni degli studenti fuori sede (articolo 15, comma 1, lettera i-sexies del Tuir), per la quale si applica il nuovo obbligo di pagamento tracciabile.

Fonte: Sole24ore