Gli orari in cui deve essere rispettato il silenzio devono essere stabiliti da appositi regolamenti. Il reato di disturbo alla quiete pubblica, tuttavia, scatta comunque se ad essere disturbato è un numero indefinito di persone

L’inquinamento acustico è una realtà che molti di noi, troppe volte, sono costretti a sopportare. Spesso però la situazione diventa intollerabile sino a sfociare in un vero e proprio reato: quello di disturbo alla quiete pubblica. Ciò capita soprattutto quando i rumori e gli schiamazzi avvengono in orari, che dovrebbero essere invece notoriamente destinati al riposo delle persone. Al riguardo è bene sapere che, per fortuna, la legge offre diverse forme di tutela. Ma esistono degli orari in cui si configura il disturbo alla quiete pubblica oppure questo reato si può configurare in qualsiasi momento della giornata? Di tanto parleremo nel seguente articolo, cercando di spiegare sopratutto se esistono, con riferimento ai casi di disturbo alla quiete pubblica degli orari da rispettare.

Prima di spiegare in quali orari è concesso fare rumore ed in quali altri, invece, scatta il reato di disturbo alla quiete pubblica è bene chiarire alcuni concetti utili per comprendere meglio la questione.

Il reato di disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone

Meglio conosciuto come «disturbo della quiete pubblica», il reato di disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone rientra nelle contravvenzioni previste dal codice penale [1] per la tutela dell’ordine pubblico, inteso sia quale pubblica tranquillità che come quiete privata.

Ai fini della configurabilità del reato, i rumori e gli schiamazzi non devono esser tali da arrecare meri fastidi insignificanti. È necessario, al contrario, che il rumore abbia superato i limiti della c.d. normale tollerabilità (stabiliti, di norma, mediante perizia del consulente tecnico del giudice).

Ma non è tutto. Affinché scatti il reato di disturbo alla quiete pubblica non è sufficiente il solo superamento della predetta soglia della tollerabilità, ma è necessario che il frastuono abbia l’attitudine a propagarsi in modo tale da disturbare una pluralità indeterminata di persone e non un singolo soggetto.

Se, invece, i rumori sono tali da arrecare disturbo ad un esiguo numero di persone (si pensi ad un nucleo familiare) o ad un singolo soggetto (pensiamo al classico esempio del condomino disturbato dalle abitudini rumorose del dirimpettaio) non scatta il reato [2]. Tuttavia, è sempre consentita l’azione civile per il risarcimento del danno e la cessazione delle turbative (magari attraverso sistemi di insonorizzazione). In tali  casi, dunque, sono le norme del codice civile [3] a venire in rilievo e non si configurerà alcuna responsabilità penale.

Disturbo alla quiete pubblica: orari

Ciò posto, vediamo in quali orari deve essere “garantito il silenzio” al fine di tutelare la quiete pubblica e la tranquillità delle persone.

Al riguardo è bene, innanzitutto, chiarire che non vi è alcuna norma di legge avente carattere generale. A stabilire disposizioni precise, infatti, intervengono di volta in volta specifici regolamenti per la disciplina delle c.d. attività rumorose.

Disturbo alla quiete pubblica: orari condominiali

Per quanto riguarda le realtà condominiali, sarà il regolamento di condominio la fonte a cui far riferimento. Ed infatti, è il regolamento condominiale a dover stabilire gli orari in cui è possibile fare rumore e quelli in cui è doveroso rispettare il silenzio.

Solitamente, i rumori più fastidiosi sono concessi dalle 08.00 alle 13.00 del mattino e dalle 16.00 alle 21.00 del pomeriggio/sera. Al di fuori di questi orari, ogni condotta rumorosa ben potrà essere oggetto di lamentele da parte del proprio vicino. Questo, ovviamente, in linea generale. Ogni condominio, infatti, è libero di decidere autonomamente i propri orari, così come può scegliere, ad esempio, di variare in base alle stagioni le fasce orarie in cui è possibile fare rumore e in cui è necessario osservare il silenzio. Al riguardo, si segnala che è sempre possibile portare all’attenzione dell’assemblea condominiale le situazioni di schiamazzo intollerabili, ponendo le relative decisioni all’ordine del giorno.

 Disturbo alla quiete pubblica: orari comunali

Se i problemi non riguardano la ristretta realtà condominiale, ma si sviluppano a “più ampio raggio”, allora bisognerà fare riferimento al regolamento del proprio comune di appartenenza. Ed infatti, ogni Comune deve tutelare ed assicurare la quiete e la tranquillità delle persone quale presupposto della qualità della vita in città, opponendo divieto a chiunque di disturbare, con il proprio comportamento nei luoghi pubblici come nelle private dimore, la pubblica quiete delle persone, anche singole, in rapporto al giorno, all’ora ed al luogo in cui il disturbo è commesso.

Ciò posto, ogni realtà urbana deve dotarsi di un apposito “Regolamento per la disciplina delle attività rumorose“. Tale regolamento deve disciplinare le competenze comunali in materia di inquinamento acustico, stabilendo altresì in che orari deve essere garantito il silenzio.

Ebbene, con riferimento agli “orari di silenzio” da rispettare sono generalmente tutelate le seguenti fasce:

  • nel periodo dal 1° giugno al 30 settembredalle ore 12.00 alle ore 15.30, dalle ore 22.00 alle ore 24.00 e dalle ore 00.00 alle ore 8:00;
  • nel periodo dal 1° ottobre al 31 maggio dalle ore 12.00 alle ore 15.00, dalle ore 22.00 alle ore 24.00 e dalle ore 00.00 alle ore 8:00;
  • giorni festivi: dalle ore 12.00 alle ore 15.30, dalle ore 19.00 alle ore 24.00 e dalle ore 00.00 alle ore 9:00;

Le fasce orarie, inoltre, cambiano con riferimento a specifiche attività. Cosi ad esempio:

Rumori provocati da mestieri ed attività: orari

  • Giorni feriali (lavorativi): nel periodo dal 1° giugno al 30 settembre la fascia in cui detti rumori sono consentiti va dalle ore 08,00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.30 alle ore 19.30; nel periodo dal 1° ottobre al 31 maggio, invece, dalle ore 08,00 alle ore 12.00 e dalle ore 15,00 alle ore 19.00;
  • Nei giorni festivi: detti rumori non sono consentiti.

Rumori provocati da servizi pubblici e commerciali 

Con riferimento ai rumori provocati da servizi pubblici e commerciali (quali locali, bar, ristoranti) i regolamenti comunali prevedono, in genere, che i gestori dei locali e dei luoghi di ritrovo siano tenuti a porre in essere tutte le cautele e le attività possibili atte a scoraggiare i comportamenti, anche dei propri avventori, che possano causare schiamazzi e rumori. Anche la propagazione di suoni con strumenti musicali, radio, televisione o strumenti elettronici o altri mezzi di diffusione non deve recare disturbo.

Rumori provocati da animali

Nella maggior parte delle realtà urbane è vietato tenere in abitazioni, stabilimenti, industrie, giardini od in altri luoghi privati cani od altri animali qualora disturbino la quiete dei vicini, specialmente di notte e durante le ore destinate al riposo delle persone. In caso contrario, il proprietario o detentore dell’animale potrà essere diffidato ad allontanare l’animale molesto o ad adottare le misure idonee ad evitare il disturbo.

Al di là delle disposizioni richiamate e degli orari regolarmente prestabiliti, è giusto il caso di precisare che se i rumori e gli schiamazzi arrechino disturbo ad un numero indefinito di persone (come, ad esempio, ad un intero quartiere) scatta comunque il reato di disturbo alla quiete pubblica. Ciò in quanto, come anticipato, la legge  –  in via generale – non fissa degli orari prestabiliti ai fini di garantire alle persone di poter vivere la propria vita tranquillamente. Ciò posto, una volta superati i limiti della normali tollerabilità, ben si potrà porre la questione all’attenzione delle autorità pubbliche. Al riguardo, tuttavia, è bene tenere a mente che solo nel caso in cui il disturbo riguardi più persone scatterà il reato di disturbo alla quiete pubblica. Qualora, invece, a subire il fastidio degli schiamazzi sia solo un soggetto non si configurerà alcuna responsabilità penale, rimanendo possibile esperire soltanto un’azione civile.

 

Fonte: laleggepertutti